Art. 273

In vigore dal 10 ott 2014
1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione istituiscono, applicano e mantengono politiche documentate e procedure adeguate per garantire che tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali soddisfino costantemente i requisiti di competenza e onorabilità in conformità dell' della direttiva 2009/138/CE. 2.   La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale. 3.   La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale. 4.   La valutazione dell'onorabilità di una persona include una valutazione della sua onestà e della sua solidità finanziaria sulla base di elementi oggettivi relativi al suo carattere, al suo comportamento personale e alla sua condotta negli affari, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione.
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Art. 273 Regolamento (UE) 2015/35 — Testo vigente | Portale Normativo