Art. 244

Contenuto minimo della documentazione

In vigore dal 10 ott 2014
Contenuto minimo della documentazione La documentazione del modello interno include tutte le seguenti informazioni: (a) un elenco di tutti i documenti che fanno parte della documentazione; (b) la politica per la modifica del modello interno di cui all' della direttiva 2009/138/CE; (c) la descrizione delle politiche, dei controlli e delle procedure per la gestione del modello interno, comprese le responsabilità assegnate ai membri del personale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (d) la descrizione della tecnologia informatica utilizzata nel modello interno, compresi eventuali piani di emergenza relativi alla tecnologia informatica utilizzata; (e) tutte le ipotesi rilevanti su cui si basa il modello interno e la loro giustificazione conformemente all', paragrafo 2; (f) la spiegazione della metodologia utilizzata per stabilire le ipotesi di cui all', paragrafo 2, lettera c), che comprende quanto segue: i) gli input su cui è basata la scelta delle ipotesi; ii) gli obiettivi della scelta delle ipotesi e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza della scelta; iii) eventuali limitazioni nella scelta delle ipotesi fatte; (g) un indice dei dati utilizzati nel modello interno che specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso; (h) la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all', paragrafo 3, lettera e); (i) se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel modello interno, la descrizione delle modalità d'uso e la loro giustificazione; (j) la specifica degli indicatori qualitativi e quantitativi per la copertura dei rischi di cui all'; (k) la descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio prese in considerazione nel modello interno come indicato all' e la spiegazione di come tale modello interno tenga conto dei rischi derivanti dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio; (l) la descrizione delle future misure di gestione prese in considerazione nel modello interno di cui all' e la descrizione degli scostamenti rilevanti di cui all', paragrafo 2; (m) le specifiche per l'assegnazione degli utili e delle perdite di cui all', paragrafo 1; (n) le specifiche per la procedura di convalida del modello di cui all', paragrafo 3; (o) i risultati della convalida in relazione alla conformità all' della direttiva 2009/138/CE; (p) per quanto riguarda modelli e dati esterni: i) il ruolo di modelli e dati esterni nel modello interno; ii) le ragioni per preferire modelli esterni a modelli sviluppati internamente e dati esterni a dati interni; iii) le alternative all'uso di modelli e dati esterni prese in considerazione dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la spiegazione della decisione a favore di un particolare modello esterno o di una particolare serie di dati esterni.
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Contenuto minimo della documentazione (Art. 244 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo