Art. 244
Contenuto minimo della documentazione
In vigore dal 10 ott 2014
Contenuto minimo della documentazione
La documentazione del modello interno include tutte le seguenti informazioni:
(a)
un elenco di tutti i documenti che fanno parte della documentazione;
(b)
la politica per la modifica del modello interno di cui all' della direttiva 2009/138/CE;
(c)
la descrizione delle politiche, dei controlli e delle procedure per la gestione del modello interno, comprese le responsabilità assegnate ai membri del personale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(d)
la descrizione della tecnologia informatica utilizzata nel modello interno, compresi eventuali piani di emergenza relativi alla tecnologia informatica utilizzata;
(e)
tutte le ipotesi rilevanti su cui si basa il modello interno e la loro giustificazione conformemente all', paragrafo 2;
(f)
la spiegazione della metodologia utilizzata per stabilire le ipotesi di cui all', paragrafo 2, lettera c), che comprende quanto segue:
i)
gli input su cui è basata la scelta delle ipotesi;
ii)
gli obiettivi della scelta delle ipotesi e i criteri utilizzati per determinare l'appropriatezza della scelta;
iii)
eventuali limitazioni nella scelta delle ipotesi fatte;
(g)
un indice dei dati utilizzati nel modello interno che specifichi la fonte, le caratteristiche e l'uso;
(h)
la specifica per la raccolta, l'elaborazione e l'applicazione dei dati di cui all', paragrafo 3, lettera e);
(i)
se i dati non sono utilizzati coerentemente nel tempo nel modello interno, la descrizione delle modalità d'uso e la loro giustificazione;
(j)
la specifica degli indicatori qualitativi e quantitativi per la copertura dei rischi di cui all';
(k)
la descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio prese in considerazione nel modello interno come indicato all' e la spiegazione di come tale modello interno tenga conto dei rischi derivanti dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio;
(l)
la descrizione delle future misure di gestione prese in considerazione nel modello interno di cui all' e la descrizione degli scostamenti rilevanti di cui all', paragrafo 2;
(m)
le specifiche per l'assegnazione degli utili e delle perdite di cui all', paragrafo 1;
(n)
le specifiche per la procedura di convalida del modello di cui all', paragrafo 3;
(o)
i risultati della convalida in relazione alla conformità all' della direttiva 2009/138/CE;
(p)
per quanto riguarda modelli e dati esterni:
i)
il ruolo di modelli e dati esterni nel modello interno;
ii)
le ragioni per preferire modelli esterni a modelli sviluppati internamente e dati esterni a dati interni;
iii)
le alternative all'uso di modelli e dati esterni prese in considerazione dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la spiegazione della decisione a favore di un particolare modello esterno o di una particolare serie di dati esterni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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