Art. 111

Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione e sul rischio di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato di cui all' come differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) la somma del requisito patrimoniale ipotetico per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio, come se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero; (b) la somma dei requisiti patrimoniali per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio.
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Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio (Art. 111 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo