Art. 111 · Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio

Art. 111

Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione e sul rischio di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato di cui all' come differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) la somma del requisito patrimoniale ipotetico per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio, come se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero; (b) la somma dei requisiti patrimoniali per i sottomoduli dei moduli del rischio di sottoscrizione e del rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata dalla tecnica di attenuazione del rischio.
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