Art. 109

Calcoli semplificati per gli accordi di pooling

In vigore dal 10 ott 2014
Calcoli semplificati per gli accordi di pooling In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare i seguenti calcoli semplificati ai fini degli : (a) la migliore stima di cui all', paragrafo 1, lettera d), può essere calcolata come segue: dove BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa facente parte dell'accordo di pooling, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne a detto accordo; (b) la migliore stima di cui all', lettera c), può essere calcolata come segue: dove BECEP è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dal pool, in relazione al rischio ceduto a detto pool dall'impresa; (c) l'effetto di attenuazione del rischio di cui all', lettera d), può essere calcolato come segue: dove: i) BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel complesso; ii) ΔRMCEP è il contributo di tutte le controparti esterne all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling sul rischio di sottoscrizione dell'impresa; (d) le controparti membri del pool e le controparti esterne al pool possono essere raggruppate in base alla valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, a condizione che vi siano raggruppamenti separati per i pool di esposizioni di tipo A, B e C.
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Calcoli semplificati per gli accordi di pooling (Art. 109 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo