Art. 109
Calcoli semplificati per gli accordi di pooling
In vigore dal 10 ott 2014
Calcoli semplificati per gli accordi di pooling
In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare i seguenti calcoli semplificati ai fini degli :
(a)
la migliore stima di cui all', paragrafo 1, lettera d), può essere calcolata come segue:
dove BEU
è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa facente parte dell'accordo di pooling, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne a detto accordo;
(b)
la migliore stima di cui all', lettera c), può essere calcolata come segue:
dove BECEP
è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dal pool, in relazione al rischio ceduto a detto pool dall'impresa;
(c)
l'effetto di attenuazione del rischio di cui all', lettera d), può essere calcolato come segue:
dove:
i)
BECE
è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel complesso;
ii)
ΔRMCEP
è il contributo di tutte le controparti esterne all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling sul rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(d)
le controparti membri del pool e le controparti esterne al pool possono essere raggruppate in base alla valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, a condizione che vi siano raggruppamenti separati per i pool di esposizioni di tipo A, B e C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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