Art. 195

Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C

In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo C che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, la perdita per inadempimento è calcolata come segue: dove: (a) PU è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling; (b) RRCE è pari: i) al 10 % se il 60 % o più delle attività della controparte esterna è soggetto a contratti di garanzia collaterale; ii) al 50 % negli altri casi; (c) BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel suo complesso; (d) ΔRMCE è il contributo della controparte esterna all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa; (e) Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte; (f) F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'.
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Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C (Art. 195 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo