Art. 196

Effetto di attenuazione del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Effetto di attenuazione del rischio L'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione o di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato non esistessero; (b) il requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione o di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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Effetto di attenuazione del rischio (Art. 196 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo