Art. 198

Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio 1.   Il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio è uguale alla differenza tra il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca, valutati conformemente al paragrafo 2, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 3. 2.   Il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati del monitoraggio previsto all', paragrafi 9 e 10, del presente regolamento e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile. La valutazione esterna e indipendente degli immobili è pari o inferiore al valore di mercato calcolato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE. 3.   L'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1 consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca non fossero inclusi nel calcolo; (b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca fossero inclusi nel calcolo. 4.   Ai fini del paragrafo 2, il rischio valutario degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è calcolato confrontando la valuta degli immobili residenziali con la valuta del prestito corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-198

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio (Art. 198 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo