Art. 191

Prestiti ipotecari

In vigore dal 10 ott 2014
Prestiti ipotecari 1.   I prestiti al dettaglio garantiti da ipoteche su immobili residenziali (prestiti ipotecari) sono trattati come esposizioni di tipo 2 nell'ambito del rischio di inadempimento della controparte a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 13. 2.   Si tratta di un'esposizione verso una o più persone fisiche o verso una piccola o media impresa. 3.   L'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi associati a tale prestito sono sostanzialmente ridotti. 4.   L'importo totale, comprese eventuali esposizioni in stato di inadempimento, dovuto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione e, se rilevante, a tutte le imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, dalla controparte o da un altro terzo connesso non supera, secondo le informazioni in possesso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, 1 milione di EUR. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione adotta misure ragionevoli per acquisire dette informazioni. 5.   L'immobile residenziale è o sarà occupato o dato in locazione dal proprietario. 6.   Il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. 7.   Il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento dell'immobile sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti; di conseguenza, il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia collaterale. Per queste altre fonti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilisce il rapporto massimo prestito/reddito nel quadro della sua politica di concessione di prestiti e ottiene prove adeguate del reddito pertinente al momento della concessione del prestito. 8.   In materia di certezza del diritto sono rispettati tutti i seguenti requisiti: (a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito e sono prontamente registrati nella forma prescritta; (b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia; (c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di escutere la garanzia in tempi ragionevoli. 9.   In materia di monitoraggio dei valori immobiliari e di valutazione degli immobili sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione verifica il valore degli immobili frequentemente, in ogni caso almeno una volta ogni tre anni. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative; (b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante rispetto ai prezzi generali di mercato e tale revisione è esterna e indipendente ed è effettuata da un perito che possiede le qualifiche, capacità ed esperienze necessarie per compiere una valutazione ed è indipendente dal processo di decisione del credito. 10.   Ai fini del paragrafo 9, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare metodi statistici per monitorare il valore degli immobili e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. 11.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta chiaramente i tipi di immobili residenziali che accetta a titolo di garanzia collaterale e le proprie politiche creditizie a tale riguardo. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione esige dal perito indipendente che valuta il valore di mercato degli immobili ai sensi dell', paragrafo 2, che documenti tale valore di mercato in modo chiaro e trasparente. 12.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dispone di procedure per verificare che l'immobile ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni. 13.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'autorità di vigilanza tutti i seguenti dati relativi a perdite derivanti da prestiti ipotecari: (a) le perdite derivanti da prestiti classificati come esposizioni di tipo 2 ai sensi dell', paragrafo 3, in un qualsiasi anno; (b) le perdite complessive in un qualsiasi anno. 14.   Le autorità di vigilanza pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 13, lettere a) e b), insieme ai dati storici, se disponibili. Un'autorità di vigilanza fornisce, su richiesta di un'altra autorità di vigilanza di uno Stato membro, dell'ABE o dell'EIOPA, a tale autorità di vigilanza, all'ABE o all'EIOPA informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali nel proprio Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-191

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo