Art. 198 · Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio

Art. 198

Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio 1.   Il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio è uguale alla differenza tra il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca, valutati conformemente al paragrafo 2, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 3. 2.   Il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati del monitoraggio previsto all', paragrafi 9 e 10, del presente regolamento e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile. La valutazione esterna e indipendente degli immobili è pari o inferiore al valore di mercato calcolato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE. 3.   L'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1 consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali: (a) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca non fossero inclusi nel calcolo; (b) il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca fossero inclusi nel calcolo. 4.   Ai fini del paragrafo 2, il rischio valutario degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è calcolato confrontando la valuta degli immobili residenziali con la valuta del prestito corrispondente.
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