Art. 198
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio
1. Il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio è uguale alla differenza tra il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca, valutati conformemente al paragrafo 2, e l'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 3.
2. Il valore degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati del monitoraggio previsto all', paragrafi 9 e 10, del presente regolamento e di eventuali diritti di prelazione sul bene immobile. La valutazione esterna e indipendente degli immobili è pari o inferiore al valore di mercato calcolato ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE.
3. L'aggiustamento per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1 consiste nella differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a)
il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca non fossero inclusi nel calcolo;
(b)
il requisito patrimoniale ipotetico per il rischio di mercato dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sarebbe applicato se gli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca fossero inclusi nel calcolo.
4. Ai fini del paragrafo 2, il rischio valutario degli immobili residenziali detenuti a titolo di ipoteca è calcolato confrontando la valuta degli immobili residenziali con la valuta del prestito corrispondente.
Storico versioni
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