Art. 193

Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A

In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A 1.   Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento calcolata ai sensi dell' è moltiplicata per il fattore di condivisione del rischio, così calcolato: dove: (a) ; (b) i sono tutti i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' della direttiva 2009/138/CE e j sono tutti i membri del pool che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' di detta direttiva; (c) ; (d) Pj è la quota del rischio complessivo dell'accordo di pooling assunta dal membro del pool j; (e) per i membri del pool per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono attribuiti secondo la seguente tabella: Classe di merito di credito 0 1 2 3 4 5 6 SRi 196 % 196 % 175 % 122 % 95 % 75 % 75 % f) per i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi e SRj sono il coefficiente di solvibilità più recente disponibile; (g) per i membri del pool con sede in un paese terzo per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta: i) SRi e SRj sono pari al 100 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE; ii) SRi e SRj sono pari al 75 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità non è ritenuto equivalente ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE. 2.   Quando l'impresa cede un rischio a un accordo di pooling con l'intermediazione di un'impresa centrale, l'impresa centrale è considerata parte dell'accordo di pooling e la sua quota di rischio dovrebbe essere calcolata di conseguenza.
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Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A (Art. 193 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo