Art. 109 · Calcoli semplificati per gli accordi di pooling

Art. 109

Calcoli semplificati per gli accordi di pooling

In vigore dal 10 ott 2014
Calcoli semplificati per gli accordi di pooling In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare i seguenti calcoli semplificati ai fini degli : (a) la migliore stima di cui all', paragrafo 1, lettera d), può essere calcolata come segue: dove BEU è la migliore stima della passività ceduta all'accordo di pooling dall'impresa facente parte dell'accordo di pooling, al netto di eventuali importi riassicurati presso controparti esterne a detto accordo; (b) la migliore stima di cui all', lettera c), può essere calcolata come segue: dove BECEP è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dal pool, in relazione al rischio ceduto a detto pool dall'impresa; (c) l'effetto di attenuazione del rischio di cui all', lettera d), può essere calcolato come segue: dove: i) BECE è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel complesso; ii) ΔRMCEP è il contributo di tutte le controparti esterne all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling sul rischio di sottoscrizione dell'impresa; (d) le controparti membri del pool e le controparti esterne al pool possono essere raggruppate in base alla valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, a condizione che vi siano raggruppamenti separati per i pool di esposizioni di tipo A, B e C.
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