Art. 112
Calcolo semplificato del valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale per tenere conto dell'effetto economico della garanzia collaterale
In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato del valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale per tenere conto dell'effetto economico della garanzia collaterale
1. In caso di osservanza dell' del presente regolamento e se sono soddisfatti sia il requisito della controparte, sia il requisito del terzo conformemente all', paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell', calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell', punto 26, lettera b), come l'85 % del valore delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, valutate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE.
2. In caso di osservanza degli del presente regolamento e se è soddisfatto il requisito della controparte conformemente all', paragrafo 1, e non è soddisfatto il requisito del terzo conformemente all', paragrafo 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono, ai fini dell', calcolare il valore aggiustato per il rischio di una garanzia collaterale fornita a titolo di garanzia reale ai sensi dell', punto 26, lettera b), come il 75 % del valore delle attività detenute come garanzia collaterale valutate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni
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