Art. 4

Controlli sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 21 ago 2014
Controlli sulle operazioni di ritiro Le operazioni di ritiro di cui agli sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli riguardano almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % rispettivamente di organizzazioni di produttori e produttori non appartenenti a un'organizzazione di produttori che beneficiano delle misure di sostegno.
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