Art. 4
Controlli sulle operazioni di ritiro
In vigore dal 21 ago 2014
Controlli sulle operazioni di ritiro
Le operazioni di ritiro di cui agli sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli riguardano almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % rispettivamente di organizzazioni di produttori e produttori non appartenenti a un'organizzazione di produttori che beneficiano delle misure di sostegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:913:oj#art-4