Art. 2

Aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori per i ritiri

In vigore dal 21 ago 2014
Aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori per i ritiri 1.   Per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. 2.   Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 4.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. 5.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:913:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo