Art. 3
Aiuto finanziario ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori
In vigore dal 21 ago 2014
Aiuto finanziario ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori
1. Un aiuto finanziario dell'Unione pari al 50 % degli importi indicati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è concesso a norma del presente articolo ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato da un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.
3. I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Prima della firma del contratto, l'organizzazione di produttori è tenuta a verificare che i quantitativi da consegnare nell'ambito del contratto stesso non superino il massimale più basso tra i due di seguito indicati:
a)
il 10 % della produzione totale del produttore nel 2012, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore e
b)
la resa di produzione media per ettaro dell'organizzazione di produttori e dei suoi aderenti ottenuta rispettivamente per le pesche e le pesche noci nel 2012, moltiplicata per il 10 % della superficie utilizzata dal produttore rispettivamente per la produzione di pesche e pesche noci nel 2014, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore.
Gli Stati membri stabiliscono le rese di produzione rispettive per le pesche e le pesche noci che devono essere utilizzate dalle organizzazioni di produttori che non hanno effettuato alcuna commercializzazione di tali prodotti nel 2012. Nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano rese regionali, le regioni sono quelle definite ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ove applicabile.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dall'organizzazione di produttori con cui il produttore non aderente ha firmato un contratto a norma del paragrafo 3.
5. L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.
6. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.
7. Le condizioni per il ritiro dal mercato e le corrispondenti sanzioni in caso di mancato rispetto di tali condizioni, quali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché dall', paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis ai fini del presente articolo.
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