Art. 5

Sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori per attività promozionali

In vigore dal 21 ago 2014
Sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori per attività promozionali 1.   Le spese sostenute dall'Unione ai fini del sostegno supplementare per attività promozionali di cui all', paragrafo 2, lettera b), non superano i 3 000 000 EUR. Questo importo è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato. 2.   Le organizzazioni di produttori presentano agli Stati membri le domande iniziali per il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre 2014. Gli Stati membri decidono in merito alle domande e alla distribuzione del sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori come segue: a) nel caso in cui le domande approvate superino l'importo massimo assegnato a uno Stato membro in conformità dell'allegato, lo Stato membro fissa un coefficiente di attribuzione sulla base delle domande ricevute; b) se le domande approvate non superano l'importo massimo del sostegno, il coefficiente di attribuzione è fissato al 100 %. 3.   Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 è disponibile per le organizzazioni di produttori anche se esse non prevedono tali attività promozionali nell'ambito dei loro programmi operativi. Al sostegno supplementare a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 4.   Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le attività promozionali di cui all', paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 6.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
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