Art. 6

Domanda e pagamento del sostegno dell'Unione

In vigore dal 21 ago 2014
Domanda e pagamento del sostegno dell'Unione 1.   Le organizzazioni di produttori presentano la domanda per il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione da versare a loro e/o ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e per il pagamento del sostegno supplementare loro destinato secondo le seguenti modalità: a) entro il 31 ottobre 2014 per l'aiuto finanziario dell'Unione relativo alle operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 2, lettera a), e b) entro il 30 gennaio 2015 per il sostegno supplementare relativo alle attività promozionali di cui all', paragrafo 2, lettera b). 2.   In deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori chiedono il pagamento degli importi totali dell'aiuto finanziario dell'Unione e del sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro le date rispettive di cui allo stesso paragrafo. 3.   Non si applica il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, previsto all'articolo 72, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:913:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo