Art. 5
In vigore dal 31 lug 2014
Sono vietati l'acquisto, la vendita, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 da:
a)
un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014 elencato nell'allegato III;
b)
una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti per il 50 % o oltre da un'entità elencata nell'allegato III; o
c)
una persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.
Storico versioni
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