Art. 2
In vigore dal 31 lug 2014
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.
Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.
2. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, le autorità competenti evitano di concedere autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che l'utente finale possa essere militare o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1o agosto 2014.
Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
Storico versioni
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