Art. 4

In vigore dal 31 lug 2014
1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari (6), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare; d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1o agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione. 3.   È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle tecnologie elencati nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese; b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle tecnologie di cui all'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese. 4.   Ove sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l', in particolare i paragrafi 2 e 5.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2014/833 — Testo vigente | Portale Normativo