Art. 1

In vigore dal 31 lug 2014
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   «beni e tecnologie a duplice uso»: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009; b)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I; c)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; d)   «servizi di intermediazione»: i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; e)   «intermediazione»: i servizi e le attività seguenti: i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti, iii) negoziazione per conto proprio, iv) gestione del portafoglio, v) consulenza in materia di investimenti, vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; f)   «valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti; g)   «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento; h)   «ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; i)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
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