Art. 3
In vigore dal 31 lug 2014
1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia.
2. Per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all' del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. L'allegato II comprende determinate tecnologie adatte per il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
5. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle tecnologie di cui all'allegato II se hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate siano destinate a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio in acque profonde, a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio nell'Artico ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.
Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1o agosto 2014.
6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione all'esportazione da esse già concessa.
7. Qualora un'autorità competente rifiuti di concedere un'autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un'autorizzazione a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (5).
8. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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