Art. 4
Calcolo delle ammende
In vigore dal 18 lug 2014
Calcolo delle ammende
3. Ad ogni infrazione, rilevata a norma dell', corrisponde inizialmente un'ammenda di base dello 0,6 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, determinato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.
4. Per il calcolo dell'ammenda da applicarsi a ciascuna infrazione, l'ammenda di base di cui al paragrafo 1 è aumentata o diminuita in base alla gravità e agli effetti dell'infrazione, in particolare la misura in cui sono state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, a norma, rispettivamente, degli .
5. L'importo massimo di ciascuna ammenda non supera l'1,8 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto.
6. Se un'azione o un'omissione dell'organismo riconosciuto costituisce l'unica base di due o più infrazioni, a norma dell', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 391/2009, accertate a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, l'ammenda corrispettiva da applicarsi è la più elevata delle singole ammende calcolate per le relative infrazioni.
7. L'importo totale dell'ammenda imposta a un organismo riconosciuto in una decisione è pari alla somma di tutte le singole ammende risultanti dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, fatto salvo il massimale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come specificato nell' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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