Art. 3

Accertamento delle infrazioni

In vigore dal 18 lug 2014
Accertamento delle infrazioni 1.   La Commissione accerta una infrazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 quando: a) il mancato rispetto grave o ripetuto da parte di un organismo riconosciuto di uno dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 o dei suoi obblighi a norma dell', paragrafo 4, degli del regolamento (CE) n. 391/2009, riveli l'esistenza di gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo riconosciuto; b) il peggioramento delle prestazioni di un organismo riconosciuto, determinato tenendo conto della decisione 2009/491/CE della Commissione (4), riveli gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo; c) un organismo riconosciuto abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell'ambito della valutazione condotta dalla stessa, o ha ostacolato in altro modo tale valutazione. 2.   In ogni procedimento di infrazione a norma del presente regolamento, l'onere della prova dell'infrazione incombe alla Commissione.
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