Art. 8

Determinazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora

In vigore dal 18 lug 2014
Determinazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora Il massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora imposte all'organismo riconosciuto, di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, è così determinato: a) l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all' nell'arco di un anno di attività di tale organismo, tenuto conto della data della decisione che impone le ammende e, in caso di più decisioni, tenuto conto della data della prima decisione, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'; b) l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all' nell'arco di un anno di attività di tale organismo, determinato in base al paragrafo 1, e delle penalità di mora imposte nella stessa decisione conformemente all', paragrafo 2, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti correttivi non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'. Fatto salvo l', il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %; c) l'importo complessivo delle penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto in conformità dell', paragrafo 1, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti preventivi o correttivi, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'. Fatto salvo l', il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:788:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Determinazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/788) — Testo vigente | Portale Normativo