Art. 7
Penalità di mora
In vigore dal 18 lug 2014
Penalità di mora
1. Le penalità di mora di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009 possono essere imposte dalla Commissione all'organismo in questione, fatte salve le ammende imposte ai sensi dell', per garantire che siano adottati i provvedimenti correttivi e preventivi richiesti dalla Commissione nel corso della sua valutazione dell'organismo riconosciuto.
2. La Commissione, nella decisione che impone ammende ai sensi dell', può anche stabilire le penalità di mora da imporre all'organismo riconosciuto se e finché esso non prenda i provvedimenti correttivi o intervenga con un ritardo ingiustificato nel mettere fine ad un'infrazione.
3. La decisione che impone penalità di mora stabilisce un termine entro il quale l'organismo riconosciuto deve conformarsi ai provvedimenti prescritti.
4. Le penalità di mora si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3 fino al giorno in cui l'organismo prende i dovuti provvedimenti correttivi, a condizione che tali provvedimenti siano considerati soddisfacenti dalla Commissione.
5. L'importo di base giornaliero delle penalità di mora per ogni infrazione è pari allo 0,0033 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, calcolato conformemente all'. Per il calcolo del singolo ammontare delle penalità di mora per ogni infrazione, l'importo di base viene corretto in funzione della gravità dell'infrazione e tenendo conto della misura in cui siano state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, in base agli del presente regolamento.
6. La Commissione può decidere, in considerazione delle circostanze specifiche, in particolare se i provvedimenti correttivi hanno carattere d'urgenza, di aumentare l'importo giornaliero delle penalità di mora entro i limiti seguenti:
a)
quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 120 (centoventi) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, dal centoventunesimo al trecentesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,005 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all';
b)
quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 300 (trecento) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, a partire dal trecentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,01 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all'.
7. L'importo totale delle penalità di mora imposte ai sensi del presente articolo, singolarmente o in aggiunta alle ammende, non supera il massimale fissato a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come descritto all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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