Art. 5
Valutazione della gravità di un'infrazione
In vigore dal 18 lug 2014
Valutazione della gravità di un'infrazione
La Commissione, nel valutare la gravità delle singole infrazioni, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti:
a)
se il comportamento dell'organismo è stato colposo o doloso;
b)
il numero di azioni od omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;
c)
se l'infrazione riguarda uffici isolati, zone geografiche o l'intero organismo;
d)
il ripetersi delle azioni o delle omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;
e)
la durata dell'infrazione;
f)
l'errata rappresentazione, nei certificati e nei documenti di conformità rilasciati dall'organismo riconosciuto, delle condizioni reali delle navi oppure l'inclusione di informazioni inesatte o fuorvianti;
g)
sanzioni precedenti, comprese quelle pecuniarie, imposte allo stesso organismo riconosciuto;
h)
se trattasi di violazione di un accordo tra organismi riconosciuti o di una pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto la violazione dei criteri e degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 391/2009;
i)
il livello di diligenza e di cooperazione dell'organismo riconosciuto nel rilevamento delle azioni o delle omissioni, nonché nella determinazione delle infrazioni da parte della Commissione.
Storico versioni
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