Art. 21
Recupero di ammende e penalità di mora
In vigore dal 18 lug 2014
Recupero di ammende e penalità di mora
La Commissione procede al recupero delle ammende e delle penalità di mora stabilendo un ordine di riscossione ed emettendo una nota di addebito nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato a norma degli articoli da 78 a 80 e dell'articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e degli articoli da 80 a 92 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).
Storico versioni
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