Art. 22

Termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

In vigore dal 18 lug 2014
Termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora 1.   Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità del presente regolamento decade dopo cinque anni dalla data in cui l'organismo ha commesso l'azione o l'omissione che ha dato origine ad un'infrazione accertata a norma dell' del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di azioni od omissioni continuate o ripetute che danno origine a un'infrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'azione o l'omissione. Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell' del presente regolamento decade dopo tre anni dalla data in cui è stata commessa l'azione o l'omissione dell'organismo riconosciuto, per la quale la Commissione ha chiesto di prendere i dovuti provvedimenti preventivi e correttivi. 2.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima ai fini della valutazione o del procedimento d'infrazione nei confronti di un'azione od omissione commessa dall'organismo riconosciuto interrompe il termine di prescrizione fissato a norma del paragrafo 1. L'interruzione del termine di prescrizione prende effetto dalla data in cui l'azione della Commissione o dell'Agenzia è notificata all'organismo riconosciuto. 3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4. 4.   Il termine di prescrizione per l'imposizione di penalità di mora è sospeso per tutto il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
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