Art. 15
Penalità di mora per omessa cooperazione
In vigore dal 18 lug 2014
Penalità di mora per omessa cooperazione
1. La Commissione, quando intende adottare una decisione che impone penalità di mora di cui all', paragrafo 1, ad un organismo riconosciuto che non abbia preso i provvedimenti preventivi e correttivi da essa richiesti o li abbia presi con un ritardo ingiustificato, ne avverte previamente l'organismo riconosciuto per iscritto.
2. La comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, oltre a menzionare i provvedimenti preventivi e correttivi specifici che non sono stati presi dall'organismo riconosciuto e le relative prove a sostegno, informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora che la Commissione sta vagliando.
3. La Commissione fissa un termine entro cui l'organismo riconosciuto può presentare alla Commissione le proprie osservazioni per iscritto. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
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