Art. 14
Audizione
In vigore dal 18 lug 2014
Audizione
1. Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione offre a tale organismo la possibilità di presentare le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione.
2. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri interessati e può, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati, invitare qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo nelle infrazioni in questione, a partecipare all'audizione. La Commissione può scegliere di essere assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
3. I soggetti fisici o giuridici invitati a partecipare compaiono di persona o sono rappresentati da rappresentanti legali o mandatari. Gli Stati membri sono rappresentati da funzionari nazionali.
4. Le audizioni non sono pubbliche. Ciascuno può essere ascoltato separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dell'organismo riconosciuto e delle altre parti a tutelare i propri segreti commerciali e altre informazioni riservate.
5. Le dichiarazioni rese da ciascuno sono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che vi hanno partecipato e degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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