Art. 13
Richiesta di informazioni
In vigore dal 18 lug 2014
Richiesta di informazioni
Per chiarire i fatti ai fini dell', la Commissione può chiedere per iscritto all'organismo riconosciuto di fornire spiegazioni scritte o orali oppure maggiori ragguagli o documenti, entro un determinato termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 4 settimane. In tal caso, la Commissione informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora e delle ammende in cui esso può incorrere se tale richiesta non è soddisfatta, se le informazioni sono fornite con ritardo ingiustificato oppure se le informazioni fornite sono deliberatamente inesatte, incomplete o fuorvianti.
Storico versioni
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