Art. 19

Decisione

In vigore dal 18 lug 2014
Decisione 1.   La decisione che impone ammende, penalità di mora o la revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento è fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali l'organismo riconosciuto interessato è stato in grado di presentare le proprie osservazioni. 2.   La decisione di imporre un'ammenda o una penalità di mora e la determinazione del relativo importo tiene conto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività. 3.   Nell'adottare misure in conformità al presente regolamento e nel decidere in merito alla gravità e agli effetti delle pertinenti azioni o omissioni per la sicurezza e l'ambiente, la Commissione tiene conto delle misure nazionali già adottate per gli stessi fatti nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato, in particolare nel caso in cui l'organismo sia già stato oggetto di azioni giudiziarie o procedimenti di esecuzione. 4.   Non sono soggette a ulteriori misure le azioni o le omissioni compiute dall'organismo riconosciuto in base alle quali sono stati adottati provvedimenti in conformità del presente regolamento. Tali azioni od omissioni possono tuttavia essere prese in considerazione nelle successive decisioni adottate in conformità del presente regolamento per valutare il ripetersi dell'infrazione. 5.   La Commissione adotta le decisioni che impongono penalità di mora e le decisioni che impongono ammende e penalità di mora secondo la procedura applicabile a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009. 6.   La Commissione adotta le decisioni che revocano il riconoscimento di un organismo riconosciuto secondo la procedura applicabile a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:788:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decisione (Art. 19 Regolamento (UE) 2014/788) — Testo vigente | Portale Normativo