Art. 18
Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere
In vigore dal 18 lug 2014
Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere
1. I procedimenti ai sensi del presente regolamento sono condotti nel rispetto dei principi della riservatezza e del segreto professionale.
2. La Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza.
3. L'organismo riconosciuto o chiunque trasmetta informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento identifica chiaramente tutto il materiale considerato riservato, ne fornisce le motivazioni e mette a disposizione un'altra versione non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione.
4. La Commissione può anche chiedere agli organismi riconosciuti e ad altre parti interessate di indicare le parti di una relazione, della comunicazione degli addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali.
5. In assenza dell'indicazione di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che i documenti o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.
6. Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi riconosciuti hanno il diritto di non rispondere in situazioni nelle quali sarebbero costretti a fornire risposte che possono comportare l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:788:oj#art-18