Art. 18

Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere

In vigore dal 18 lug 2014
Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere 1.   I procedimenti ai sensi del presente regolamento sono condotti nel rispetto dei principi della riservatezza e del segreto professionale. 2.   La Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza. 3.   L'organismo riconosciuto o chiunque trasmetta informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento identifica chiaramente tutto il materiale considerato riservato, ne fornisce le motivazioni e mette a disposizione un'altra versione non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione. 4.   La Commissione può anche chiedere agli organismi riconosciuti e ad altre parti interessate di indicare le parti di una relazione, della comunicazione degli addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali. 5.   In assenza dell'indicazione di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che i documenti o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate. 6.   Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi riconosciuti hanno il diritto di non rispondere in situazioni nelle quali sarebbero costretti a fornire risposte che possono comportare l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione.
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Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/788) — Testo vigente | Portale Normativo