Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 lug 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 391/2009.
Si applica, inoltre, la seguente definizione:
per «Stato membro interessato» s'intende lo Stato membro che ha affidato ad un organismo riconosciuto il compito di ispezionare, controllare e certificare le navi battenti la sua bandiera per conformarsi alle convenzioni internazionali, a norma della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (3), incluso lo Stato membro che ha presentato la richiesta di riconoscimento di tale organismo alla Commissione, a norma dell' del regolamento (CE) n. 391/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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