Art. 4
Modifica dei programmi di sviluppo rurale
In vigore dal 17 lug 2014
Modifica dei programmi di sviluppo rurale
1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:
a)
il tipo di modifica proposta;
b)
le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c)
gli effetti previsti della modifica;
d)
l’impatto della modifica sugli indicatori;
e)
la relazione tra la modifica e l’accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all’, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione.
Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati può essere presentata un’unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l’eccezione dell’anno 2023, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori.
Il primo e il secondo comma non si applicano:
a)
qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali ed eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente, o
b)
qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione, o
c)
a seguito della verifica di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, o
d)
nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all’, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all’articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all’, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 al massimo entro il 30 settembre 2020.
Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2023.
4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:808:oj#art-4