Art. 11

Combinazione di impegni e combinazione di misure

In vigore dal 17 lug 2014
Combinazione di impegni e combinazione di misure 1.   Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni connessi all’agricoltura biologica a norma dell’articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell’articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell’articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l’elenco delle combinazioni ammesse. 2.   Se vengono combinati misure o impegni diversi nell’ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione. 3.   Se un’operazione rientra nell’ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.
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