Art. 13
Informazione e pubblicità
In vigore dal 17 lug 2014
Informazione e pubblicità
1. L’autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l’informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l’adozione del programma di sviluppo rurale. L’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all’anno in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all’analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell’anno successivo.
2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell’autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell’allegato III.
Storico versioni
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