Art. 12

Rete rurale nazionale

In vigore dal 17 lug 2014
Rete rurale nazionale 1.   Gli Stati membri provvedono all’istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all’avvio del suo piano d’azione al massimo 12 mesi dopo l’approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi. 2.   La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all’interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. 3.   Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all’allegato I, parte 3, del presente regolamento.
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