Art. 5
Modifica di discipline nazionali
In vigore dal 17 lug 2014
Modifica di discipline nazionali
1. L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’ del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alle modifiche delle discipline nazionali.
2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.
3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi ai programmi interessati, a condizione che:
a)
resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell’arco dell’intero periodo di programmazione;
b)
resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
c)
restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
d)
sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
e)
sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall’autorità pubblica nazionale competente e di modifiche del quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1o aprile. In deroga all’, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere effettuate in aggiunta alla singola proposta di modifica presentata per lo stesso anno.
5. L’atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell’esercizio in cui la revisione è stata presentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:808:oj#art-5