Art. 8
Piani aziendali
In vigore dal 17 lug 2014
Piani aziendali
1. Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (3).
2. Nel caso del sostegno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l’approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell’ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità nell’ambito di tali misure.
Storico versioni
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