Art. 2

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali

In vigore dal 17 lug 2014
Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’ del regolamento (UE) n. 1305/2013, dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispetta la presentazione specificata all’allegato I del presente regolamento.
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