Art. 79

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione 1.   Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 109, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/59/UE. Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento. 2.   La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è conforme alle condizioni di cui all'. 3.   Prima di decidere, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta l'autorità designata interessata ai sensi dell', paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame. 4.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all' di tale direttiva. 5.   Fermi restando i paragrafi da 1a 4, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in maniera conforme e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. La passività di un sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del suo livello-obiettivo ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE. In ogni circostanza, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
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Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione (Art. 79 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo