Art. 78

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti

In vigore dal 15 lug 2014
Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti Nel caso di una risoluzione di gruppo che interessa enti con sede in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti con sede in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/59/UE.
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Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti (Art. 78 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo