Art. 77

Ricorso al Fondo

In vigore dal 15 lug 2014
Ricorso al Fondo Il ricorso al Fondo è subordinato all'Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/59/UE ed è conforme ai principi stabiliti nel suddetto accordo. Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunga il livello-obiettivo di cui all', ma non oltre otto anni dalla data di applicazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.
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Ricorso al Fondo (Art. 77 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo