Art. 76

Missione del Fondo

In vigore dal 15 lug 2014
Missione del Fondo 1.   Nell'ambito del programma di risoluzione, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all', il Comitato può utilizzare il Fondo solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione per conseguire i seguenti scopi: a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività; b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività; c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione; d) versare contributi a un ente-ponte e a una società veicolo per la gestione delle attività; e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell', paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell', paragrafo 16; f) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto della svalutazione o conversione delle passività di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e si decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell', paragrafo 5; g) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) a f). 2.   Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui al paragrafo 1 anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa. 3.   Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un'entità di cui all' o per ricapitalizzare tale entità. Qualora il ricorso al Fondo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un'entità di cui all' al Fondo, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'. 4.   Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.
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Missione del Fondo (Art. 76 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo