Art. 27

Strumento del bail-in

In vigore dal 15 lug 2014
Strumento del bail-in 1.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno qualsiasi dei fini seguenti: a) ricapitalizzare un'entità di cui all' del presente regolamento che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all'entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive, nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità; b) convertire in capitale o ridurre il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti: i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; o ii) nell'ambito dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di separazione delle attività. Nell'ambito del programma di risoluzione, per quanto riguarda lo strumento del bail-in viene stabilito quanto segue: a) l'importo aggregato di cui occorre ridurre o svalutare le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 13; b) le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a 14; c) gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16. 2.   Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16, consentano non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità. Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui alla lettera d) di tale paragrafo. 3.   Le seguenti passività, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, non possono essere soggette a svalutazione o conversione: a) depositi protetti; b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite; c) qualsiasi passività derivante dal fatto che un ente di cui all' del presente regolamento detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente; d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra un'entità di cui all' (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore; e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una durata originaria inferiore a sette giorni; f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tali sistemi; g) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti: i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo; ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'ente o entità di cui all' beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali; iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile; iv) sistemi di garanzia dei depositi alimentati da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE. Il primo comma, lettera g), punto i), non si applica alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali individuati all', paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. 4.   L'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non osta all'esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie che la garantiscono, oppure in relazione a qualsiasi importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall' della direttiva 2014/49/UE. Il Comitato assicura che tutte le attività relative al cover pool delle obbligazioni garantite restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse. Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, al fine di garantire possibilità di risoluzione a entità e gruppi, il Comitato dà opportune istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione al fine di limitare, in conformità all', paragrafo 11, lettera b), del presente regolamento, la possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili ai fini dello strumento del bail-in, fatta eccezione per le passività detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo. 5.   In circostanze eccezionali, ove si applichi lo strumento del bail-in, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione quando: a) non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità nazionale di risoluzione pertinente; b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave; c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare un ampio diffuso contagio, in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, in grado di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, anche in riferimento alle relative infrastrutture, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o d) l'applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in. Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, a norma del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché detto livello rispetti il principio enunciato all', paragrafo 1, lettera g). 6.   Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi: a) coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a); b) acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b). 7.   Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se: a) gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all', paragrafi da 1 a 15; e b) il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all', paragrafi da 1 a 15. 8.   Il contributo del Fondo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, può essere finanziato nei modi seguenti: a) con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all' del presente regolamento, conformemente alle norme stabilite nella direttiva 2014/59/UE nonché nell', paragrafo 4, e negli del presente regolamento; b) qualora gli importi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui agli . 9.   In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a fonti di finanziamento alternative dopo che: a) il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e b) tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state svalutate o interamente convertite. 10.   In alternativa o in aggiunta, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 9, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie ai contributi ex ante di cui all' e non ancora utilizzate. 11.   Ai fini del presente regolamento non si applica l', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. 12.   In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione: a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità; b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; e c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione. 13.   Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all', paragrafi da 1 a 15, l'aggregato composto: a) se del caso, dell'importo del quale devono essere svalutate le passività ammissibili al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e b) se del caso, dell'importo per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1: i) dell'ente soggetto a risoluzione; o ii) dell'ente-ponte. La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili o convertirle al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilisce il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), e per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte e per permettere a questi ultimi di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2014/65/UE. Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all', l'importo di cui occorre svalutare le passività ammissibili tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività. 14.   Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono essere applicate per escludere completamente una passività dalla svalutazione oppure per limitare la portata della svalutazione applicata a tale passività. 15.   I poteri di svalutazione e di conversione sono conformi ai requisiti riguardanti l'ordine di priorità dei crediti stabiliti all' del presente regolamento. 16.   L'autorità nazionale di risoluzione presenta immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto conformemente all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE dall'organo di amministrazione ovvero dalla persona o dalle persone nominate conformemente all', paragrafo 1, di tale direttiva. Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità nazionale di risoluzione competente fornisce al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE. Se il Comitato è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvare il piano conformemente all', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare le proprie perplessità all'organo di amministrazione ovvero alle persone o alle persone nominate conformemente all', paragrafo 1, di tale direttiva e di imporre agli stessi una modifica del piano che tenga conto di tali perplessità conformemente all', paragrafo 8, di tale direttiva. In entrambe le situazioni ciò avviene d'intesa con l'autorità nazionale competente o, se del caso, con la BCE. Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di amministrazione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità nazionali di risoluzione. L'autorità nazionale di risoluzione presenta al Comitato il piano modificato unitamente alla sua valutazione dello stesso. Il Comitato valuta il piano modificato e dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana all'organo di amministrazione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche. Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione di gruppo all'ABE.
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Strumento del bail-in (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo