Art. 6

Principi generali

In vigore dal 15 lug 2014
Principi generali 1.   Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività. 2.   Ogni azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione o di un'autorità nazionale di risoluzione nell'ambito dell'SRM è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo. 3.   All'atto di adottare decisioni o intraprendere azioni che possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri, occorre tenere nella debita considerazione gli obiettivi della risoluzione di cui all' e tutti i fattori seguenti: a) gli interessi degli Stati membri in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, le risorse fiscali, l'economia, i meccanismi di finanziamento, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri e sul Fondo; b) l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di uno Stato membro; c) la necessità di ridurre al minimo l'impatto negativo per qualsiasi parte del gruppo cui appartiene un'entità di cui all' soggetta a risoluzione. 4.   Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione a entità o gruppi stabiliti sia in uno Stato membro partecipante sia in uno Stato membro non partecipante, si prendono in considerazione i possibili effetti negativi sugli Stati membri non partecipanti nonché sulle entità stabilite in tali Stati membri. 5.   Il Comitato, il Consiglio e la Commissione assicurano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi della risoluzione di cui all' a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso e si conformano alle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 107 TFUE e dell' del presente regolamento. 6.   Le decisioni o azioni del Comitato, del Consiglio o della Commissione non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. 7.   Se il Comitato adotta una decisione che è indirizzata ad un'autorità nazionale di risoluzione, quest'ultima ha il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specificazioni sono conformi alla decisione del Comitato di cui sopra.
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Principi generali (Art. 6 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo